Non tutti gli interventi di riqualificazione energetica consentono di accedere al Super Ecobonus 110%. La norma distingue tra interventi “trainanti” e interventi “trainati”. In questo articolo vediamo quali sono gli interventi “trainanti”, cioè quelli che consentono, almeno in linea di principio, di godere della super agevolazione.
Sommario
TRAINANTI O TRAINATI?
Per prima cosa è bene capire la differenza tra interventi trainanti e trainati.
Gli interventi trainanti sono quelli a cui è possibile applicare la detrazione del 110% e sono indicati al comma 1 dell’art 119 del Decreto “Rilancio”.
Gli interventi trainati possono godere della detrazione del 110% solo se eseguiti insieme ad almeno un intervento trainante. Se eseguiti in maniera a sé stante, non possono accedere alla detrazione del 110% ma solo alle “normali” aliquote del 65%-50%-85%.
Condizione necessaria per godere effettivamente della detrazione, per tutti gli interventi, è che l’immobile riqualificato migliori la prestazione energetica di almeno 2 classi. Il salto delle 2 classi deve essere ottenuto considerando tutti gli interventi (trainanti e trainati) effettuati e garantisce che il bonus del 110% possa essere applicato sia agli interventi trainanti che a quelli trainati.
QUALI SONO GLI INTERVENTI TRAINANTI?
Semplificando, gli interventi trainanti riguardano l’isolamento dell’involucro esterno e la sostituzione degli impianti di climatizzazione, cioè quegli interventi che garantiscono importanti miglioramenti soprattutto quando realizzati in maniera combinata. Mettendo insieme le informazioni fornite dalle varie fonti ufficiali (Dl Rilancio e smi, MEF, Agenzia Delle Entrate), abbiamo fatto una sintesi delle cose che ci sembra fondamentale sapere su questi due interventi.
Isolamento termico: cosa dobbiamo sapere
- L’isolamento termico deve essere realizzato su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro:
–> dell’intero edificio, se si tratta di un condominio o di un edificio monofamiliare;
–> dell’unità immobiliare facente parte di edifici plurifamiliari, a patto che sia funzionalmente indipendente e con accesso autonomo alla strada o al giardino. - Per superficie disperdente si intendono le superfici (muri esterni, coperture, pavimenti, tetti) che delimitano il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o verso il terreno.
- Possono essere isolate le superfici verticali, orizzontali e inclinate.
- I materiali utilizzati per l’isolamento devono:
–> rispettare determinati requisiti di prestazione energetica
–> soddisfare i Criteri Ambientali Minimi del DM 11 ottobre 2017, cioè gli stessi criteri che dal 2016 gli Enti Pubblici sono obbligati a rispettare per le opere pubbliche. Ad esempio, dovranno essere composti da una certa percentuale di materia riciclata.
- Con particolare riferimento ai condomìni, per essere trainante, sembra che l’isolamento termico debba essere realizzato sulla parte esterna dell’involucro. Il cosiddetto cappotto interno, realizzato nella singola unità immobiliare, sola rientra negli interventi “trainati”.
- Sempre riferendosi ai condomìni, nel caso in cui il condominio non sia interessato a eseguire il cappotto sull’involucro esterno dell’intero edificio, il singolo condomino potrà realizzare il cappotto esterno sulla propria unità immobiliare e usufruire del Super Ecobonus 110% solo se l’intervento riguarda almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e sia assicurato il salto di due classi energetiche sempre dell’intero edificio. Questa casistica è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate in riferimento al caso di un edificio di 4 unità abitative, disposte su 2 piani.
- Per gli edifici costruiti negli anni ’60 – ‘70 esiste anche la possibilità di isolare l’involucro tramite insufflaggio del materiale isolante nell’intercapedine dei muri esterni. L’intervento può essere eseguito da solo oppure combinato con la posa di un cappotto esterno. Quest’ultima modalità può essere più efficace per ottenere il salto delle due classi energetiche.
Per altre informazioni sul cappotto termico, segnaliamo questo articolo di Ediltecnico.it e quest’altro su Qualenergia.it.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione: cosa dobbiamo sapere
- Sono inclusi solamente gli interventi di “sostituzione”, integrale o parziale. Negli edifici oggetto di intervento, infatti, ci deve essere un impianto di riscaldamento preesistente.
- In tutti le tipologie di abitazioni, si possono sostituire impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o per la produzione di acqua calda sanitaria.
- Nei condomini, gli impianti esistenti (centralizzati o autonomi) devono essere sostituiti da impianti centralizzati con contabilizzazione del calore.
- La potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, a meno che l’aumento di potenza sia motivato da una verifica dimensionale condotto secondo la norma UNI EN 12831.
- Gli impianti preesistenti possono essere sostituiti con:
–> Caldaie a condensazione. Le caldaie a condensazione devono essere ad alta efficienza, cioè di classe A o superiori, secondo il Regolamento UE 811/2013: l’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente deve essere maggiore o uguale al 90% o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 KW, maggiore o uguale a 98,2%. Abbiamo parlato del Regolamento 811/2013 in questo articolo.
–> Pompe di calore elettriche, anche abbinate a sistemi fotovoltaici con accumulo.
–> Impianti con sistemi ibridi, ad esempio formati da pompe di calore elettriche integrate da caldaie a gas a condensazione (impianto con sistema ibrido: impianto dotato di generatori che utilizzano più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione).
–> Pompe di calore geotermiche a bassa entalpia
—> Micro-cogeneratori, con potenza elettrica inferiore a 50 kW. Per i micro-cogeneratori vale la “sostituzione funzionale”: il nuovo micro-cogeneratore dovrà svolgere la funzione principale di climatizzazione, mentre il vecchio generatore di calore potrà rimanere installato con funzione esclusivamente supplementare (quindi solo con funzione integrativa o di aiuto al micro-cogeneratore).
–> Impianti a collettori solari. I collettori solari devono soddisfare gli stessi requisiti tecnici già individuati nel Conto Termico 2.0. - Sono possibili ma con maggiori accortezze anche le sostituzioni con:
–> Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, cioè che utilizzano alternativamente:
a. il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
b. il 50 per cento di calore di scarto;
c. il 75 per cento di calore cogenerato;
d. il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.
Ai fini del Super Ecobonus 110%, l’allaccio a questi sistemi è consentito, per tutti i tipi di abitazione, solo nei Comuni montani non soggetti a procedure d’infrazione europee nei confronti dell’Italia relative alla qualità dell’aria (n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015)
–> Impianti a biomassa; anche questo intervento è agevolato nei Comuni non soggetti a procedure d’infrazione europee nei confronti dell’Italia relative alla qualità dell’aria (n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015) con ulteriori limitazioni:
a. Solo caldaie a biomassa (quindi no stufe, no camini, non cucine economiche, no termocamini)
b. Solo in aree non metanizzate
c. Solo generatori con classe di efficienza almeno 5 stelle, cioè la classe di qualità più elevata ai sensi della normativa vigente (DM n. 186 del 7 novembre 2017).