caldaia

I controlli previsti sono di due tipi:

  1. Interventi di controllo funzionale e manutenzione: servono a garantire la sicurezza, la funzionalità e il contenimento dei consumi energetici degli impianti.
  2. Controllo di efficienza energetica: serve a verificare il rendimento energetico.

Interventi di controllo funzionale e manutenzione

In questi controlli, che comprendono anche il rilievo dei consumi energetici, un operatore abilitato verifica il grado di funzionalità di un impianto termico o di sue componenti, al fine di mettere in atto eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione. Tali interventi hanno infatti la finalità di preservare nel tempo la prestazione degli apparecchi e/o componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi energetici.

Le operazioni di controllo funzionale e manutenzione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e alle scadenze indicate nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione, che devono essere rese disponibili dall’installatore o dal fabbricante.

Al termine di ogni intervento viene rilasciato al Responsabile una copia cartacea del “rapporto di controllo funzionale e manutenzione“, che dovrà essere allegata al Libretto d’Impianto e conservata. Il rapporto riporta la scadenza del successivo intervento programmato e non è soggetto ad obbligo di invio alla Regione tranne nei casi in cui  “nel corso delle operazioni di controllo funzionale vengano rilevate carenze che possono determinare condizioni di grave e immediato pericolo“. In questi casi il manutentore interviene interrompendo il funzionamento dell’impianto, che potrà essere attivato solo dopo i necessari interventi. Qualora invece “vengano rilevate anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, il manutentore realizza gli eventuali immediati interventi di propria competenza, informando contestualmente il responsabile di impianto per l’adozione dei necessari provvedimenti, ed i relativi tempi massimi di attuazione“. In tali casi l’invio alla Regione deve avvenire per via telematica, mediante CRITER, da parte del manutentore entro 30 giorni dall’intervento.

 

Controllo di efficienza energetica

Non tutti gli impianti interessati dall’accatastamento in CRITER sono soggetti al controllo di efficienza energetica.

Il controllo di efficienza energetica è infatti obbligatorio per:

  • gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kW
  • gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW
  • gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.

ATTENZIONE! Per il momento non è prevista la prova di efficienza energetica dei generatori di calore a combustibile solido (biomassa) – stufe, termocamini, etc., in quanto devono ancora essere pubblicate le norme tecniche relative. Attualmente, quindi, tali impianti sono tenuti a fare la manutenzione secondo le indicazioni del libretto di istruzioni.

Tale controllo riguarda:

  • il generatore di calore;
  • i sistemi di regolazione della temperatura nei locali climatizzati;
  • i sistemi di trattamento dell’acqua;
  • i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, se previsti per legge.

I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:

  • all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura dell’impresa installatrice;
  • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  • nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

di norma in occasione degli interventi di controllo funzionale e manutenzione, integrandone le finalità.

A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopraindicate, la successiva attività di controllo di efficienza energetica viene eseguita applicando le cadenze riportate in tabella.

periodicita

Al termine di ogni intervento viene rilasciato al Responsabile una copia cartacea del “rapporto di controllo di efficienza energetica“, che dovrà essere allegata al Libretto d’Impianto e conservata. Il rapporto di controllo di efficienza energetica è soggetto ad obbligo di invio telematico alla Regione entro 90 giorni, da effettuare tramite CRITER da parte del manutentore.

contributoIn occasione della effettuazione del controllo di efficienza energetica, è obbligatoria la corresponsione da parte del Responsabile dell’impianto del contributo cosiddetto “Bollino calore pulito”: i proventi di tale contributo saranno utilizzati per coprire i costi di gestione del Catasto degli impianti termici CRITER, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi.

Il contributo è versato per il tramite delle aziende di manutenzione in occasione dell’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica. Il contributo è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed è diversificato in base alla potenza degli impianti, come indicato nella seguente tabella.

RICORDA CHE SE NON FAI EFFETTUARE IL CONTROLLO PERIODICO DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL’IMPIANTO SEI SOGGETTO AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 500 A 3000 EURO. Sono previste ispezioni e accertamenti per la verifica del rispetto delle norme.