Non tutti gli interventi di riqualificazione energetica consentono di accedere al Super Ecobonus 110%. Gli interventi “trainati” possono godere della super agevolazione solo se eseguiti insieme a cappotto o generatore di calore. In questo articolo vediamo quali sono, le regole che devono essere rispettate e le eccezioni.
Sommario
TRAINANTI O TRAINATI?
In questo articolo abbiamo già parlato della differenza tra interventi “trainanti” e interventi “trainati”.
Gli interventi trainanti sono quelli a cui è possibile applicare la detrazione del 110% e sono indicati al comma 1 dell’art 119 del Decreto “Rilancio”. Gli interventi trainati possono godere della detrazione del 110% solo se eseguiti insieme ad almeno un intervento trainante. Se eseguiti in maniera a sé stante, non possono accedere alla detrazione del 110% ma solo alle “normali” aliquote del 65%-50%-85% (con un’unica eccezione di cui parliamo in fondo all’articolo).
Condizione necessaria per godere effettivamente della detrazione, per tutti gli interventi, è che l’immobile riqualificato migliori la prestazione energetica di almeno 2 classi. Il salto delle 2 classi deve essere ottenuto considerando tutti gli interventi (trainanti e trainati) effettuati e garantisce che il bonus del 110% possa essere applicato sia agli interventi trainanti che a quelli trainati.
Oggi vediamo quali sono gli interventi “trainati”.
QUALI SONO GLI INTERVENTI TRAINATI?
Gli interventi trainati sono:
- Interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’Ecobonus 65%
- Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, con sistemi di accumulo integrati
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’Ecobonus 65%
Di seguito riportiamo gli interventi agevolati con il “normale” Ecobonus, ciascuno con il proprio link al Vademecum predisposto dall’ENEA. Questi Vademecum sono brevi e schematici documenti, comprensibili pressoché da tutti, che contengono le informazioni basilari sui singoli interventi e sulle modalità di agevolazione. Aggiornati costantemente dall’ENEA, in relazione ai cambiamenti normativi, sono tutti reperibili a questa pagina.
Gli interventi in questione sono:
- Riqualificazione globale dell’edificio
- Riqualificazione dell’involucro delle parti comuni condominiali
- Coibentazione delle strutture opache
- Sostituzione di serramenti e infissi
- Installazione di schermature solari e chiusure oscuranti
- Collettori solari
- Caldaie a biomassa
- Caldaie e generatori a condensazione
- Pompe di calore (anche geotermiche) e Scaldacqua a pompa di calore
- Sistemi ibridi (pompe di calore con caldaie a condensazione integrate)
- Micro-cogeneratori
- Building Automation (domotica).
A questo link trovate invece una tabella elaborata dallo Sportello Energia per avere subito il quadro di sintesi degli interventi, con qualche suggerimento per comprendere meglio come distinguere tra “trainanti” e “trainati”.
Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica con sistemi di accumulo integrati
Possono essere installati impianti fotovoltaici per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione questo limite è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Le caratteristiche tecniche richieste per accedere al Super Ecobonus 110% sono:
- Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica
- Installazione degli impianti fotovoltaici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti
- Cessione al GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto. A quest’ultima regola fanno parziale eccezione le Comunità dell’Energia Rinnovabile, che tratteremo nei prossimi articoli.
Insieme all’impianto fotovoltaico possono essere installati sistemi di accumulo dell’energia elettrica prodotta per un ulteriore ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 48.000 € e comunque nel limite di 1.000 € per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.
A differenza di tutti gli altri interventi trainati, l’installazione dei sistemi di accumulo può avvenire anche successivamente alla realizzazione degli interventi trainanti.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
La detrazione è calcolata su un limite massimo di spesa di 3.000 €, in cui sono inclusi:
- acquisto e posa in opera (anche sulle parti comuni degli edifici condominiali)
- i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
Le infrastrutture di ricarica devono avere determinate caratteristiche:
- essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard
- essere non accessibili al pubblico.
ECCEZIONE! GLI EDIFICI VINCOLATI
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/ 2004), o gli interventi “trainanti” siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super Ecobonus 110% si applica anche a tutti gli interventi “trainati”, anche se eseguiti senza un “trainante”. L’unica condizione richiesta per ottenere l’agevolazione rimane il miglioramento di 2 classi nella prestazione energetica dell’edificio.