In questo articolo parliamo dell’importante emendamento del Decreto Milleproroghe, approvato in febbraio 2020. Da oggi anche in Italia è possibile autoconsumare collettivamente l’energia rinnovabile prodotta da uno o più impianti! Scopriamo cosa sono le Comunità di Energia Rinnovabile!

COS’É L’AUTOCONSUMO

L’autoconsumo è il meccanismo attraverso il quale un cittadino, che possiede un impianto di produzione di energia, consuma l’energia che lui stesso ha prodotto col proprio impianto. E’ un meccanismo fisico reale, che dipende dalla vicinanza dell’impianto di produzione e del luogo di consumo: infatti l’energia elettrica prodotta deve essere consumata, o immagazzinata, nel momento stesso in cui è prodotta. Se ciò non avviene, l’energia del nostro impianto fotovoltaico viene immessa nella rete elettrica di distribuzione e non rimane nella disponibilità del “cittadino produttore”, bensì viene utilizzata dagli altri utenti della rete. Per questa cessione il “cittadino produttore” ottiene dei benefici economici (incentivi o “Scambio Sul Posto”).

Abbiamo parlato dell’autoconsumo in questo articolo.

 L’AUTOCONSUMO: INDIVIDUALE O COLLETTIVO?

In Italia, fino ad oggi, l’autoconsumo si è fondato sul principio base che la produzione e il consumo debbano essere sullo stesso sito e che in un sistema di autoconsumo non vi possano essere più di un consumatore e di un produttore (Delibera 578/2013 di Arera).

Se è vero che l’autoconsumatore ha dei ritorni economici grazie all’esenzione dagli oneri di sistema (leggi questo articolo per sapere cosa sono gli oneri di rete), è anche vero che questa configurazione riduce l’efficienza del sistema, poiché l’energia rinnovabile che non viene autoconsumata è soggetta alle perdite di rete (circa il 10% dell’energia trasportata).

Il passaggio a forme di “autoconsumo collettivo” consente di ridurre tali perdite, aumentando il consumo di energia elettrica rinnovabile nonché l’efficienza e la stabilità del sistema.

Grazie all’art. 42-bis del Decreto Milleproroghe, approvato a febbraio 2020, da oggi è possibile utilizzare forma di autoconsumo collettivo, inquadrabili in due grandi configurazioni sperimentali:

  • autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (es. edifici multi-utenti quali i condomini).
  • comunità energetiche rinnovabili.

Queste due possibilità sono entrambe previste nella Direttiva Europea Rinnovabili (direttiva 2018/2001), non ancora completamente recepita dalla Legge Italiana.

Esploriamole meglio.

AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE

Questa forma di autoconsumo fa riferimento all’Articolo 21 della direttiva 2018/2001. Questi autoconsumatori sono nuclei famigliari o soggetti giuridici che non hanno come attività commerciale principale la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica.

Devono inoltre trovarsi nello stesso edificio o condominio e hanno la possibilità di costituirsi come Comunità di Energia Rinnovabile.

 COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

L’Articolo 22 della direttiva 2018/2001 ha indicato nella Comunità di Energia Rinnovabile uno strumento agevolato per aumentare e rendere più efficienti le installazioni di impianti a fonte rinnovabile.

Possono far parte di Comunità di Energia Rinnovabile persone fisiche e famiglie (anche a basso reddito o vulnerabili), piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, fermo restando che la partecipazione alla comunità non può costituire l’attività commerciale e/o industriale principale.

Le Comunità di Energia Rinnovabile sono entità giuridiche, che dovranno costituirsi proprio per la realizzazione delle Comunità. Per il momento, tali nuovi soggetti giuridici sono tenuti a rispettare alcune condizioni:

  1. gli impianti di produzione di energia dovranno essere alimentati a fonti rinnovabili ed avere potenza non superiore a 200 kW;
  2. tali impianti dovranno essere di nuova realizzazione, cioè dovranno entrare in esercizio dopo l’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe;
  3. l’energia prodotta è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche con l’utilizzo di sistemi di accumulo;
  4. per la condivisione dell’energia prodotta la Comunità utilizza la rete di distribuzione esistente.

“Perimetro” delle Comunità di Energia Rinnovabile

Per individuare i possibili partecipanti ad una Comunità di Energia Rinnovabile occorre definire un “perimetro”, entro cui dovranno trovarsi:

  • i punti di prelievo dei consumatori
  • i punti di immissione degli impianti
  • eventuali sistemi di accumulo.

Questi devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della Comunità, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT.

Principi delle Comunità di Energia Rinnovabile

L’obiettivo principale dell’autoconsumo collettivo non è creare profitti finanziari per i partecipanti, bensì fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità o a livello di territorio. In quest’ottica, i principi su cui si basano le Comunità di Energia Rinnovabile sono:

  • la condivisione fra i membri della comunità dell’energia prodotta e istantaneamente consumata;
  • la vicinanza fra produzione e consumo come principio di carattere sostanziale;
  • le comunità dovrebbero essere uno strumento aperto cui possano aderire tutti i cittadini, gli enti locali e le piccole medie imprese del territorio;
  • i membri della comunità locale devono mantenere i propri diritti come consumatori individuali, quindi la propria bolletta e la possibilità di scegliere il proprio fornitore di energia;
  • le Comunità di Energia Rinnovabile non devono agire in condizioni di privilegio rispetto agli altri operatori, devono pagare solo gli oneri che risultano pertinenti, tenendo in considerazione un’analisi dei costi e dei benefici sociali ed ambientali che possono dare;

 Se mi associo ad una forma di autoconsumo collettivo non avrò più bisogno di acquistare energia elettrica?

Ciò dipende da alcuni fattori ma, soprattutto se l’energia elettrica è prodotta da fonte solare, è molto probabile che avremo ancora bisogno di un fornitore di energia elettrica. Dovremo infatti coprire anche i fabbisogni nei giorni di brutto tempo, di notte o in tutti quei momenti in cui l’energia prodotta non è sufficiente per tutti gli autoconsumatori.

La scelta del fornitore di energia elettrica viene fatta dal singolo consumatore, in totale indipendenza ed autonomia rispetto alla Comunità.

Come potrebbe funzionare nell’ordinamento italiano

La comunità di energia rinnovabile, secondo la definizione della Direttiva Rinnovabili, non ha precluso alcuna forma societaria o associativa purché sia identificabile come soggetto cui attribuire una responsabilità giuridica e non finalizzata a profitti finanziari.

Nell’ordinamento italiano dovrebbe essere possibile ricorrere a:

  • associazioni e società cooperative
  • società a responsabilità limitata
  • società per accomandita o le società in nome collettivo

Realtà di questo tipo consentirebbero ai soci di sostenere insieme le spese di realizzazione dell’impianto e di condividere l’energia prodotta.

I soci, però, rimangono anche clienti finali: come già detto, continueranno infatti ad essere collegati alla rete pubblica per poter prelevare l’energia non fornita dal proprio impianto. Manterranno quindi “diritti e doveri” dei clienti finali: dovranno continuare cioè a pagare la propria bolletta elettrica ad un fornitore di energia di loro scelta e, quindi, avranno anche accesso ai sistemi incentivanti.

Per quanto riguarda la bolletta, ad oggi si può ipotizzare che:

  • lenergia condivisa verrà scomputata dalla voce “materia prima energia”;
  • i servizi di trasmissione e dispacciamento non dovrebbero essere dovuti, poiché l’energia della Comunità viene condivisa a livello locale.

INCENTIVI PER L’AUTOCONSUMO COLLETTIVO

Gli impianti di produzione di energia delle forme di autoconsumo collettivo godono delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, ai sensi del TUIR.

Inoltre, nei prossimi mesi il Governo definirà un sistema di incentivazione specifico per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali, finalizzato in particolare a premiare l’autoconsumo istantaneo, anche con l’utilizzo di sistemi di accumulo.

BENEFICI E PROSPETTIVE

Questo emendamento da inizio ad una fase sperimentale e transitoria, che durerà fino al completo recepimento della Direttiva Rinnovabili 2018/2001. In questo periodo potranno essere lanciati progetti per nuovi impianti eolici, solari, idroelettrici, da biomasse, da realizzare a scala locale. Ciò contribuirà a far conoscere ai cittadini la convenienze delle fonti rinnovabili sia sotto il profilo economico, sia dal punto di vista ambientale, quindi a creare consenso tra i cittadini nella transizione energetica, contrastando coi fatti l’effetto Nimby (Not in my backyard – Non nel mio giardino).

I benefici potenziali legati all’incremento della quota di energia autoconsumata sono molteplici.

Innanzitutto incrementare l’energia autoconsumata significa ridurre gli scambi con la rete elettrica, fatto importante per l’equilibrio della rete stessa (gestione del dispacciamento, spiegata in questo articolo). Allo stesso tempo, evitare di immettere energia in rete consente di utilizzare al meglio l’energia prodotta da impianti distribuiti eliminando quasi completamente le perdite di rete.

Da adesso in poi si potranno quindi realizzare configurazioni di impianti finalizzate a massimizzare gli autoconsumi, che potranno quindi integrare utilmente sistemi di accumulo e sistemi di ricarica per la mobilità elettrica. Sempre con questo fine sarà possibile immaginare Comunità dove sarà possibile produrre e scambiare energia nei condomini, tra imprese, tra edifici pubblici e attività commerciali, ecc. per scambiare localmente l’energia prodotta in eccesso.

L’ARERA dovrà adottare i regolamenti per gli aspetti tecnici delle forme di autoconsumo collettivo. Dovrà anche individuate le modalità di partecipazione dei comuni e delle pubbliche amministrazioni, fattore di particolare rilevanza per attuare progetti locali nei Comuni aderenti al Patto dei Sindaci.