Dal 26 luglio 2019 in Emilia-Romagna sono operative le nuove Linee Guida per la microraccolta dell’amianto, con l’approvazione della Regione Emilia-Romagna e di ATERSIR.

Le nuove linee guida intendono facilitare l’attività di rimozione di piccole quantità di Materiale Contenente Amianto (MCA) in matrice compatta (microraccolta) da parte dei cittadini, con la principale finalità di limitare lo smaltimento abusivo.

Sintetizziamo per punti i contenuti principali delle Linee Guida, che vi invitiamo a leggere per una conoscenza più approfondita.

 

Cosa si intende per “microraccolta”

Si intende l’insieme delle operazioni di autorimozione di piccole quantità di materiale contenenti amianto effettuate dal privato cittadino, e conferite al gestore del servizio pubblico. In pratica:

  1. autorimozione e confezionamento dei materiali contenenti amianto sono a carico del privato cittadino;
  2. trasporto e smaltimento sono a carico del gestore del servizio rifiuti.

Per privato cittadino si intende l’intestatario dell’utenza attiva riferita all’immobile dal quale si intende rimuovere il MCA. Questo è il soggetto titolato ad effettuare la comunicazione di rimozione dell’amianto all’AUSL e al Gestore.

ATTENZIONE! Condizione indispensabile per procedere alle attività di microraccolta è la compilazione del “Piano Operativo Semplificato”! Questo Piano deve essere inviato alla AUSL competente (in cartaceo o tramite pec), a cui il cittadino si può rivolgere per avere le informazioni necessarie alla compilazione.

 

Quali materiali possono essere raccolti e in che quantità

Possono essere oggetto di “microraccolta” i materiali costituiti da amianto in matrice compatta in buono stato di conservazione, presenti in insediamenti civili.

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I quantitativi che è possibile “microraccogliere” dipendono dal tipo di manufatto e non possono eccedere i limiti indicati in tabella. Questi quantitativi sono riferiti all’anno solare. Gli interventi di rimozione della stessa tipologia (ad esempio tettoia in lastre) non possono essere frazionati e conferite in più annualità.

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Conferimento e smaltimento

I rifiuti possono essere conferiti al gestore del servizio rifiuti o ad una ditta specializzata da esso incaricata. L’appuntamento per il ritiro a domicilio deve essere fissato entro 30 giorni dalla chiamata al Gestore per il ritiro del materiale.

I rifiuti contenenti amianto possono essere ritirati solo se accompagnati dal Piano Operativo Semplificato consegnato all’AUSL territorialmente competente (timbrato o associato alla ricevuta PEC).

Possono essere conferiti fino a 500 kg per ciascun ritiro.

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Quali materiali NON possono essere raccolti

NON può essere effettuata la rimozione dei MCA nell’ambito della microraccolta qualora:

  1. i rifiuti siano di origine industriale e/o artigianale;
  2. le operazioni di rimozione riguardino manufatti in amianto a matrice friabile (esempi: coibentazione di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone-amianto);
  3. le operazioni di rimozione presentino evidenti rischi di infortunio;
  4. il materiale da rimuovere sia in condizioni tali da non rispettare quanto specificato nel presente documento;
  5. quantità superiori a quelle stabilite.

In tutti questi casi il cittadino dovrà rivolgersi a ditte specializzate (iscritte alla sezione specifica dell’Albo Gestori Ambientali, ex. D.Lgs. 152/06).

Scarica le Linee Guida per la microraccolta dell’amianto

Altre informazioni sono reperibili ai seguenti link:

Sito AFEVA

Sportello Amianto Nazionale per i Comuni