Decreto MiSE del 19 maggio 2015: in data 19 maggio 2015 il Ministro Federica Guidi ha firmato un decreto che introduce grosse semplificazioni nelle procedure burocratiche per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sugli edifici.
La semplificazione consiste nell’introduzione di un modello unico attraverso il quale chi desidera realizzare un impianto fotovoltaico, integrato o meno, sul proprio tetto invia informazioni al gestore di rete in soli due momenti dell’iter: prima dell’inizio dei lavori e a lavori conclusi. Sarà poi il gestore di rete a favorire lo scambio di informazioni con gli altri soggetti coinvolti (GSE, Terna e Comune), riducendo così il carico di adempimenti burocratici che fino ad oggi ricadeva su cittadini e imprese.
Per accedere alla semplificazione gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:
- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo in bassa tensione
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
- aventi potenza nominale non superiore a 20 kW
- per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
La parte I del modello unico, da inviare prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere compilata coi seguenti dati:
- dati anagrafici del richiedente
- data di inizio lavori
- potenza di impianto e inverter
- dati catastali dell’immobile
- presenza di sistemi di accumulo dell’energia prodotta
- IBAN per l’addebito dei costi di connessione
a cui andranno allegati lo schema elettrico unifilare dell’impianto, la scansione documento di identità e l’eventuale delega alla presentazione della domanda.
La parte II del modello unico, da inviare a lavori conclusi, dovrà essere compilata coi seguenti dati:
- numero di pratica
- data di chiusura lavori
- la marca e il modello dei moduli, degli inverter, dei sistemi di protezione di interfaccia e degli (eventuali) sistemi di accumulo installati
- IBAN per l’accredito dei proventi dello scambio sul posto.
TEMPI DI APPLICAZIONE. Il decreto è entrato in vigore il 28 maggio. Il modello unico dovrà essere utilizzato decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore.